01 Feb Il Provvedimento di sospensione della microimpresa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota 162/2023 è intervenuto sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riguarda una microimpresa. Ora, questa prerogativa del corpo ispettivo, normativamente risiedeva all’art. 14 del D.lgs 81/2008 (cd TU sulla Sicurezza) poi sostituito dall’art. 13 del DL 146/2021.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottato al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Una seconda condizione è rappresentata da tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. A questo proposito si ricorda a titolo di esempio: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); mancata formazione ed addestramento, ecc.
I provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non trovano applicazione per le ipotesi di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato. La ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione esclusivamente con riferimento alle sole ipotesi di lavoro sommerso. Di conseguenza, tale esclusione non trova campo fertile qualora vengano contestualmente evidenziate gravi violazioni di nature prevenzionistica da sole sufficienti a giustificare l’adozione della sospensione.
Si ricorda infine che la revoca della sospensione è subordinata alla necessaria regolarizzazione dei lavoratori nonché dalla regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata. In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I del DL 146/2021 in riferimento a ciascuna violazione.