Licenziamento per una causa non tipizzata dal CCNL

Il licenziamento è un atto unilaterale e recettizio attraverso il quale il datore di lavoro manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro con il suo dipendente. Ai sensi della Legge 604/1966 il licenziamento è legittimo nel momento in cui ricorre un giustificato motivo. Più precisamente “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.”

Il Legislatore con questa definizione è andato a costituire le fattispecie del giustificato motivo oggettivo che attiene principalmente all’assetto organizzativo/produttivo aziendale, e del giustificato motivo soggettivo che a sua volta è riferibile all’inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore offrendo una connotazione diversa rispetto alla giusta causa di recesso. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo costituiscono le coordinate del “licenziamento disciplinare”.

Su quest’ultimo tema si è inserita la Suprema Corte con la sentenza n. 18063 del 26 aprile 2022 sancendo il principio per il quale è compito del giudice, laddove la pattuizione collettiva si esprima in maniera esemplificativa, verificare se una mancanza, non sanzionata altrove, possa rientrare nell’alveo della previsione dettata dal CCNL. Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato disciplinarmente per un fatto non tipizzato nelle norme disciplinari del CCNL ma sostanzialmente analogo “assenza dal domicilio ad una visita di controllo” punito con una sanzione di natura conservativa. In altre parole, il datore di lavoro avrebbe dovuto fare una valutazione di equivalenza e di proporzionalità tra sanzione e infrazione rispetto le tipizzazioni del contratto collettivo. Infatti, il datore di lavoro non è libero di applicare la sanzione che più aggrada solamente perché il comportamento posto in essere dal lavoratore non è analiticamente individuato dal CCNL operando quest’ultimo una mera esemplificazione volta a dare una linea di indirizzo.