16 Set Assenza ingiustificata e dimissioni per comportamento concludente
La normativa attuale sulla formalizzazione delle dimissioni, art. 26 del D.lgs 151/2015, prevede che le dimissioni stesse assieme alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro debbano essere effettuate, a pena di inefficacia, con una modalità esclusivamente telematica. Questa impostazione legislativa si è evoluta, fin dai tempi della riforma Fornero, sulla logica di porre un rimedio al fenomeno delle “dimissioni in bianco” cercando di massimizzare la tutela della parte debole del rapporto di lavoro e cioè il lavoratore. Tuttavia, col tempo si è sviluppata una prassi da parte di lavoratori poco virtuosi, rappresentata dall’assenteismo dal lavoro privo di alcuna giustificazione, allo scopo di indurre il datore di lavoro a contestare la mancanza sotto il profilo disciplinare, adottando il provvedimento del licenziamento. Si tratta di un atteggiamento che lascia presumere l’intento di perseguire uno stato di disoccupazione involontaria e quindi il diritto all’indennità di NASpI.
Il Tribunale del Lavoro di Udine con la sentenza del 27 maggio 2022, ha censurato questo comportamento da parte del lavoratore offrendo, per la prima volta nel palcoscenico giuslavorista, una sentenza che potrebbe fare da apripista a molte altre.
Secondo l’organo giudicante, l’art. 26 sopra citato disciplina la sola ipotesi di manifestazione istantanea di volontà risolutiva del lavoratore, rimanendo escluso dal campo applicativo il fenomeno di dimissioni implicite per comportamento concludente. A questo proposito, questo principio si ravvisa anche dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile dove non emerge la necessità di incardinare in un atto formale la volontà delle parti essendo sufficiente che si estrinsechi in un condotta che delinei chiaramente il volere del prestatore di lavoro. Addirittura, nella legge delega del Jobs Act, cui parte è proprio il D.lgs 151/2015, si demandava al legislatore delegato di assicurare certezza nella cessazione del rapporto di lavoro nel caso di comportamento concludente del lavoratore. Inciso che tuttavia è rimasto inattuato.
Concludendo, seppur siamo ancora agli inizi essendo una sentenza di primo grado, la giurisprudenza sta incominciando ad aprirsi verso un nuovo orientamento che potrebbe intercettare definitivamente una condotta sostanzialmente fraudolenta con ricadute economiche per i datori di lavoro e per la finanza pubblica.