Il regime fiscale di vantaggio per gli “impatriati”, nato con il Dlgs 147/2015 e giunto alla sua ultima versione con il Dlgs 209/2023, prevede per i soggetti che giungono in Italia e decidono d’intraprendere un’attività lavorativa nel nostro paese, una tassazione di favore se in possesso di determinati requisiti, ovvero
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007
L’agevolazione consiste nell’esenzione da Irpef di una percentuale di reddito (attualmente il 50% per i redditi prodotti dal 2024 e fino alla soglia di € 600.000) e spetta per 5 anni dall’acquisizione della residenza in Italia.
Il presente contributo è rivolto principalmente agli “impatriati” che producono redditi di lavoro autonomo in quanto anche per tali soggetti è possibile usufruire del regime di vantaggio già in sede di effettuazione delle prestazioni ed emissione delle relative fatture, a condizioni che gli stessi trasmettano ai propri committenti apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, e ciò affinché la ritenuta d’acconto venga operata sulla sola parte di reddito imponibile in virtù della parziale esenzione.
In alternativa il contribuente può sempre esercitare il diritto alla tassazione agevolata in sede di dichiarazione dei redditi ed in caso emerga un credito, può procedere al recupero mediante compensazione in F24 con altri tributi o contributi.