Morte del socio di società di persone e conseguenze sul piano successorio

La morte del socio di società di persone non determina l’automatico subentro degli eredi nella titolarità della quota a questo già facente capo, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota.

A fornire questa importante precisazione, a partire dal disposto dell’art. 2284 Cod. Civ., è la stessa Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021. 

Ad avviso della Suprema Corte, il Legislatore codicistico non lascia spazio a dubbi interpretativi: nelle società di persone, in ragione dell’intuitu personae che connota il contratto sociale, gli eredi non diventano immediatamente soci per il solo fatto della successione, ma acquistano nei confronti della società un credito commisurato al valore della quota del de cuius e alla situazione patrimoniale attuale della medesima.

Per aversi l’ingresso degli eredi nella compagine sociale è, d’altro canto, necessario un apposito accordo tra soci superstiti ed eredi, in forza del quale questi ultimi, previa rinuncia alla riscossione del credito ex art. 2284 Cod. Civ., diventano titolari non della quota del defunto, bensì di una nuova e autonoma quota sociale.