Esclusa la responsabilità 231 di società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi

Si segnala l’interessante sentenza n. 971/2020, resa in data 16 luglio 2020 dal Tribunale di Milano, Ufficio GIP, con la quale il Giudice meneghino ha pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti di una società unipersonale, imputata quale ente ex D. Lgs. 231/01, in quanto priva di un autonomo e distinto centro di interessi.

In tali casi, secondo il Giudice, l’applicazione della normativa 231 pregiudicherebbe “la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

La pronuncia in esame si pone quindi quale importante crocevia per una corretta e ragionevole interpretazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01.

Posto che la c.d. 231 punisce la c.d. “colpa di organizzazione”, il Tribunale di Milano ha avuto modo di stabilire che, laddove non esista – come nelle società unipersonali –alcuna organizzazione dell’ente, non esiste e non può esistere nemmeno una autonoma colpa della società bensì, semmai, una condotta colposa o dolosa unicamente ascrivibile alla persona fisica.