La funzione ristoratrice delle ferie

Il termine ferie, oltre a richiamare piacevoli ricordi nella mente di ognuno di noi, definisce un diritto irrinunciabile in capo al dipendente all’interno del rapporto di lavoro.

Infatti la funzione delle ferie è quella di ripristinare le energie psicofisiche del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro (art. 2087 c.c.).

A sottolineare l’importanza delle ferie ci sono le previsioni contenute nel codice civile (art. 2109 c.c.), nella legge (art. 10, D.lgs. 66/2003) e addirittura nella costituzione (art. 36 Cost.).

Il prestatore di lavoro ha diritto annualmente alla maturazione di quattro settimane (o 26 giorni) di ferie annuali delle quali almeno la metà dovrà essere fruita dal lavoratore entro l’anno di maturazione.

Perciò è il lavoratore a decidere quando andare in ferie?

In realtà no. Spetta infatti al datore di lavoro decidere il periodo nel quale il lavoratore si asterrà dalla prestazione lavorativa, cercando un equo contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro.

Se è pur vero che le ferie, come detto, costituiscono un diritto irrinunciabile (giova ricordare infatti che, a differenza dei permessi, le ferie devono essere godute e non possono essere monetizzate) del lavoratore costituzionalmente garantito, la Costituzione tutela anche un altro fondamentale principio, che troppo spesso viene accantonato: la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Spetta infatti all’imprenditore l’ultima parola riguardo ai periodi di ferie annuali che possono essere programmati (in base ai periodi di chiusura aziendale) o possono essere scaglionati in base ad una pianificazione tale da non compromettere l’efficienza dell’organizzazione aziendale.

Il prestatore di lavoro deve però prestare attenzione ad un aspetto importante quando decide la messa in ferie di un dipendente: non deve porre in essere un comportamento discriminatorio.

Infatti anche le ferie possono avere un utilizzo discriminatorio o ritorsivo ove venissero utilizzate con il mero scopo di allontanare un lavoratore del quale si è scontenti o venissero utilizzate addirittura per punire un lavoratore (la messa in ferie di un lavoratore a marzo per non fargliele fruire in agosto).

Ove accertata, la condotta discriminatoria o ritorsiva verrebbe fatta immediatamente cessare con il rischio dell’addebito dei “danni” patiti dal lavoratore.