20 Gen Padre lavoratore e gli ultimi chiarimenti sulle dimissioni
Il padre lavoratore è tenuto alla convalida delle dimissioni se prima non ha fruito del congedo paternità? E ancora, che obblighi o esoneri ci sono nell’ambito del relativo preavviso?
Sono questi i due quesiti cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con due note ravvicinate tra loro ha chiarito. Il punto di partenza è il Testo Unico sulla Maternità e Paternità, secondo cui, “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”. La ratio normativa è quella di garantire una genuinità nella scelta da parte del lavoratore e della lavoratrice. Conseguentemente, per il padre che si dimette con il figlio di età inferiore ai 3 anni, ai fini della convalida, non appare discriminante l’aver fruito o meno di un congedo di paternità. Pertanto, la procedura della convalida va sempre fatta ma, allo stesso tempo, il lavoratore deve mettere a conoscenza il datore di lavoro della sua situazione familiare, aspetto che dovrà essere appositamente verbalizzato in sede di convalida delle dimissioni (INL 749/2020).
Il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimette durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, perché ai sensi del Testo Unico sta usufruendo del congedo a seguito della morte della madre o della sua grave infermità, di abbandono ovvero di affidamento esclusivo del bambino al padre, non è tenuto al preavviso bensì ha diritto all’indennità sostitutiva dello stesso da parte del datore di lavoro. Diversamente, se il padre lavoratore non ha beneficiato del congedo di paternità, ha diritto unicamente all’esonero del preavviso purché il lavoratore abbia reso noto al datore di lavoro della sua situazione familiare. Circostanza che l’Ispettorato ritiene diligentemente rispettata anche qualora all’atto della presentazione delle dimissioni venga data apposita notizia (INL 896/2020).