Licenziamento e ristoro del Ticket sulla Naspi

Un’interessante sentenza del Tribunale di Udine, la n.106/2020 pubblicata il 30 settembre, ha visto il giudice di prime cure accertare la sussistenza di un credito in capo all’azienda per l’importo del contributo di licenziamento versato all’Inps.

Come ormai noto, secondo i dettami della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) ogni qualvolta il datore di lavoro recede da un rapporto, generando uno stato di disoccupazione involontaria, lo stesso deve all’Inps un contributo d’ingresso alla Naspi, conosciuto anche come ticket sul licenziamento. Tale emolumento, che assume i contorni di una sorta di penale a carico dell’imprenditore, può arrivare anche ad avere importi consistenti (il massimale per il 2020 è di euro 1.509,90 per dipendente interessato).

Il contenzioso su questo contributo è nato a seguito dell’ennesima modifica della normativa sulle dimissioni del lavoratore. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a presentare telematicamente un modello che certifica la propria manifestazione di volontà. Fatta la legge, trovato l’inganno. Il lavoratore ha capito che, qualora non avesse rispettato la suddetta procedura, il vuoto normativo gli permetteva di scaricare l’onere del recesso sul datore di lavoro, abbandonando il posto di lavoro o più sfacciatamente chiedendo di essere licenziato. In questo modo il lavoratore riusciva a beneficiare della Naspi come strumento a sostegno del reddito.

Il Tribunale di Udine però sembra aprire, finalmente, una giurisprudenza che, colmando i vuoti legislativi, vada ad acclarare la provenienza della volontà risolutiva del rapporto di lavoro, in modo da punire l’eventuale condotta del lavoratore che seppur rispettosa delle norme legali e contrattuali, persegue un fine illegittimo. Nel caso di specie, il lavoratore aveva manifestato la volontà di chiudere il rapporto di lavoro chiedendo all’azienda di essere licenziato. Al rifiuto della stessa, il lavoratore si assentava deliberatamente al fine di obbligare il datore di lavoro ad attivare l’iter disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori, culminando nel licenziamento disciplinare e negli oneri che ne conseguono.