La Valutazione delle Rimanenze Finali dopo il D.LGS 192/2024

Il Decreto Legislativo n. 192/2024 pubblicato in GU del 16/12/24 opera una revisione del regime impositivo IRPEF e IRES, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. n. 111/2023).

Il decreto interviene sui diversi tipi di redditi, da quelli di lavoro dipendente e autonomo, ai redditi diversi e, per quanto concerne i redditi d’impresa è di particolare interesse la modifica apportata agli artt. 92 e 93 del TUIR, il tutto anche nell’ottica di allineare normativa civilistica e fiscale con l’eliminazione di eventuali problematiche legate al cosiddetto “doppio binario”. Nello specifico la modifica interviene sul trattamento tributario delle opere su commessa di durata sia infrannuale che ultrannuale in corso di realizzazione a fine esercizio.

Per quanto riguarda le prime si ricorda che la normativa previgente disponeva che tali opere fossero valutate ai fini fiscali solo in base al principio della “commessa completata” (ovvero con valutazione al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzazione secondo l’andamento di mercato) con l’effetto che tali opere concorrevano al reddito imponibile interamente nell’esercizio di ultimazione lavori.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 192/2024 all’art. 92, comma 6, del TUIR, sarà possibile scegliere di tassare quota parte dell’utile di commessa anche nell’esercizio in cui la stessa non risulta terminata, adottando anche fiscalmente il metodo della “percentuale di completamento”, tipica delle commesse di durata ultrannuale, se tale metodologia è utilizzata civilisticamente per rilevare in bilancio le medesime opere infrannuali in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, in base ai corretti principi contabili.

Specularmente, per quanto riguarda le opere su commessa di durata ultrannuale, se fino ad oggi tali lavorazioni costituivano in ciascun esercizio di realizzazione rimanenze valutate fiscalmente in base ai corrispettivi pattuiti ora, con la modifica apportata dall’art. 9, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 192/2024 all’art. 93, comma 6, del TUIR, si potrà utilizzare anche fiscalmente il criterio della commessa completata facendo concorrere per intero l’utile di commessa nell’esercizio di ultimazione dell’opera, a condizione che tale metodo sia stato adottato ai fini civilistici per l’iscrizione in bilancio della commessa medesima, in conformità ai corretti principi contabili.

Tali disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 quindi, in generale, per i contribuenti “solari” già per la valutazione delle rimanenze di lavori su commessa in corso di esecuzione al 31.12.2024, eccezion fatta per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui al comma 6 degli articoli 92 e 93 del TUIR, già in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, per le quali rimangono applicabili le disposizioni fiscali previgenti.

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