La Circolare n. 2/2025 e le novità in materia di imposte di registro dal DLgs 139/2024

La circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 esamina le novità introdotte dalle disposizioni contenute nel Dlgs 139/2024 che hanno avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2025, fornendo le prime istruzioni operative.

Ci soffermiamo in particolare sull’imposta di registro e specificatamente sulla liquidazione dell’imposta negli atti di cessione d’azienda (o rami di azienda) in quanto l’attuale art. 23 del TUR, al co. 4 dedicato a tali atti, ha assunto una forma più chiara e articolata rispetto alla versione previgente.

In sostanza l’art. 23 ammette espressamente la possibilità di applicare in via separata a ciascuna tipologia di beni che compongono il complesso ceduto la rispettiva aliquota prevista per gli atti di trasferimento a titolo oneroso a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo sulla base di quanto specificatamente indicato nell’atto o in un suo allegato.

Spetta poi all’Amministrazione finanziaria verificare, eventualmente, la congruità della predetta ripartizione del corrispettivo e sia in caso di rettifica di detta ripartizione, sia in assenza di puntuale ripartizione, l’operazione sarà tassata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso aziendale oggetto di cessione.

Sulle modalità di determinazione dell’imponibile da assumere come base di calcolo per la determinazione dell’imposta la circolare precisa poi che deve essere assunto il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento (escluse le unità da diporto e i veicoli iscritti in Pubblici Registri). Per quanto concerne le passività da portare a scomputo, rileveranno quelle risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, con l’esclusione di quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.

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