Enti sportivi dilettantistici, ASD e SSD, quali novità dalla riforma dello sport?

I D. Lgs. 36/2021 e 39/2021 risultano quelli di maggior impatto e quindi di maggior interesse per i sodalizi sportivi. Questi dettano disposizioni che interessano le organizzazioni sportive di carattere professionistico e dilettantistico su svariate tematiche che spaziano dalla gestione della fase costitutiva, attraverso l’identificazione della forma giuridica, di elementi da inserire in atto costitutivo e nello statuto, alla regolamentazione delle attività esercitabili, incluse quelle connesse, al concetto di assenza dello scopo di lucro ed altro ancora.

La formulazione viene sostanzialmente mutuata dall’attuale disciplina dell’art. 90 L. 289/2002, rispetto alla quale però vi sono importanti ed impattanti novità.

Vediamole in breve:

– nuovi vincoli statutari da inserire negli stati di asd e ssd, con clausole facoltative ed obbligatorie;

– nuovo iter per l’acquisizione della personalità giuridica;

– possibilità di convivenza tra riforma dello sport e riforma del terzo settore con possibilità di ingresso di asd e ssd nel RUNTS;

– forme giuridiche utilizzabili;

– il riconoscimento sportivo ed il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche;  

– novità in materia tributaria e revisione del concetto di “assenza di scopo di lucro”;

– introduzione della figura dello “sportivo amatoriale” e relativi obblighi;

– introduzione della figura del “lavoratore sportivo” e le diverse forme di inquadramento.

Queste le principali materie toccate dalla riforma con particolare riferimento ai D.lgs 36 e 39/2021. E’ evidente come la riforma “rivoluzioni” il mondo dello sport e dunque si rendano necessarie opportune valutazioni e considerazioni che invitiamo tutti a fare. 

Va ricordato che lo slittamento dell’entrata in vigore della nuova disciplina ci fa propendere verso l’idea che ulteriori modifiche interesseranno il testo normativo, magari accogliendo parte delle critiche sollevate.

Rimaniamo in attesa di maggiori chiarimenti, che ad ogni modo si rendono opportuni su vari aspetti del testo normativo la cui applicazione non risulta del tutto chiara, e fiduciosi che alcune semplificazioni e rivisitazioni vengano recepite.