Applicazione disciplina del Lavoro Sportivo

Con frequenza ci confrontiamo con lavoratori che si interrogano se possono, o meno, applicare ai loro introiti la disciplina del lavoro sportivo e quindi, il relativo regime di favore. E nel caso si interrogano su come doversi comportare se parte dei ricavi non fossero derivanti dal lavoro sportivo.

La normativa, in particolare all’art. 25 del D.Lgs 36/2021, fornisce una definizione chiara della figura del “lavoratore sportivo” evidenziando che la prestazione sportiva deve essere rivolta a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, …….., ovvero ad altro tesserato.

Ne discerne che tutte quei lavoratori che prestano la propria attività verso soggetti non sportivi oppure verso soggetti non tesserati, dovranno porre molta attenzione al corretto inquadramento, e dunque al trattamento, dei corrispettivi che incasseranno a fronte di dette prestazioni.

Andranno infatti distinti quegli introiti che potranno avvalersi del regime agevolativo riferito al “lavoro sportivo”, nel mentre i guadagni derivanti da attività rivolta ai non sportivi o non tesserati saranno forzatamente esclusi da tale trattamento.

Si dovrà quindi aver cura ed attenzione a gestire in modo differente le entrate riferite all’una e all’altra dato, anche dal punto di vista fiscale e previdenziale, seguiranno sentieri differenti.

E’ bene quindi, ed auspicabile, fare una analisi nella gestione della propria attività al fine di evitare errori od omissioni che inevitabilmente condurranno a regimi sanzionatori.