Esenzione IVA per le prestazioni di servizi degli organismi senza fine di lucro : le novità dell’art. 36 bis L. 112/2023

Dal 17 agosto scorso è in vigore il nuovo articolo 36 bis L. 112/2023 (conversione DL 75/2023) che introduce, per GLI ORGANISMI SENZA FINE DI LUCRO, l’ESENZIONE IVA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, COMPRESI QUELLI DIDATTICI E FORMATIVI, STRETTAMENTE CONNESSI ALLA PRATICA DELLO SPORT, verso PERSONE che esercitano lo SPORT O L’EDUCAZIONE FISICA.

Cosa cambia rispetto a prima del 17 agosto?

PRECISIAMO SIN D’ORA CHE SOLO A FRONTE DI INTERPRETAZIONI UFFICIALI POTRANNO ESSERE SICURE LE CONSEGUENZE.


Per ora possiamo affermare che:

  • (al momento) non viene abrogato l’art. 4 del DPR 633/72, pertanto l’attività sportiva verso soci o tesserati può continuare ad essere considerata FUORI CAMPO IVA. Tale norma non è facoltativa, per cui non viene messa in discussione;
  • sicuramente l’esenzione si applica per servizi aventi ad oggetto l’attività MOTORIA, che sappiamo essere diversa da quella sportiva, oppure per servizi sportivi erogati a non tesserati e a non soci, che divengono ora esenti IVA, ma imponibili per le imposte dirette (teoricamente rientranti nel plafond dei 400.000 Euro per la l. 398/91).

La norma parrebbe interessante per quelle realtà, comunque con partita iva, che svolgono attività motorie e di educazione fisica pur non essendo iscritte al RAS o al CONI, per esempio associazioni culturali che svolgono anche attività fisiche o motorie rivolte a bambini o anziani, oppure asd/ssd che erogano anche corsi di zumba, pilates, yoga, etc. (quelle non riconosciute dal CONI) e che prima applicavano l’iva al 22% sul corrispettivo, o ancora per evitare il tesseramento “erga omnes” per fornire servizi sportivi/motori.

Inoltre la norma è certamente estesa anche alle SSD a RL, in quanto la norma cita testualmente «organismi senza fine di lucro» e testualmente, al comma 2, sana anche eventuali condotte errate poste in essere in passato.

Data la delicatezza del tema, e visto che il prossimo 1 luglio 2024 dovrebbero entrare in vigore i nuovi commi 4 e 5 dell’art. 10 del dpr 633/72 (come da direttiva UE in materia di servizi sportivi) e dovrebbe essere abrogato l’art. 4 del dpr 633/72 (cioè gli enti associativi senza scopo di luco che erogano servizi sportivi lo faranno in esenzione da Iva e NON più fuori campo Iva) è bene attendere i chiarimenti amministrativi.