Covid-19: regole di comportamento e sanzioni disciplinari

La pandemia da Covid-19 ha, oramai da mesi, cambiato il mondo del lavoro.

Infatti ad ogni Azienda che voglia svolgere la propria attività è prescritto l’obbligo di rispettare quelle che sono le norme di sicurezza previste dal Protocollo Condiviso in materia di igiene e sicurezza del lavoro del 24 aprile 2020.

All’interno del suddetto Protocollo ci sono delle regole che datori di lavoro, lavoratori, clienti e fornitori devono rispettare poiché la mancata adozione di tali misure può portare alla sospensione dell’attività, oltre all’eventuale responsabilità risarcitoria, in capo al datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti e di terzi, in caso di danno alla salute eziologicamente connesso.

Infatti, il datore di lavoro, oltre a dover debitamente formare e informare i propri dipendenti, dovrà vigilare sul rispetto delle regole poiché non va dimenticato che, ai sensi dell’art. 2087 c.c.:” Limprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Pertanto sul datore di lavoro grava il dovere/obbligo di assicurarsi che tutti i dipendenti rispettino le regole nell’adempimento della propria mansione e di sanzionare chi trovato a tenere dei comportamenti scorretti.

Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 7 della L. 300/70, possono essere comminate, in presenza di un regolamento aziendale, per punire comportamenti scorretti previsti dal regolamento stesso.

Sarebbe, pertanto, prudenzialmente consigliabile che ciascun datore di lavoro integrasse il proprio regolamento aziendale con norme volte a sanzionare tali comportamenti scorretti, in violazione dei Protocolli di Sicurezza previsti dalla legge, al fine di non vedersi respingere le contestazioni disciplinari.

Si rileva però che le infrazioni commesse in materia di sicurezza da parte dei dipendenti, oltre a poter costituire comportamenti contrari agli obblighi di diligenza e di fedeltà (art. 2104 e art. 2105 c.c.), costituiscono fattispecie che il datore di lavoro deve sanzionare, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

L’esercizio del potere disciplinare non è appunto da considerarsi mera facoltà in questo caso, bensì corollario necessario del dovere datoriale di sorveglianza.

 

 

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