Dal 2019, i proprietari di immobili che applicano il regime della cedolare secca beneficiano di una significativa semplificazione burocratica: non sono più previste sanzioni per l’omessa o tardiva comunicazione della risoluzione o della proroga del contratto di locazione.
Questa importante novità è stata introdotta dall’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (noto come “Decreto Crescita”), convertito in Legge n. 58/2019, che ha abrogato le sanzioni previste all’ultimo periodo dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011.
Cosa cambia per i locatori?
In precedenza, il locatore che dimenticava di comunicare all’Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto era soggetto a una sanzione di 100 euro. Se la comunicazione veniva effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduceva a 50 euro.
Con la modifica normativa, questo obbligo è stato eliminato sia per la risoluzione del contratto, sia per la proroga.
È ancora necessario comunicare la risoluzione o la proroga?
Sebbene non vi siano più sanzioni, la comunicazione della risoluzione o della proroga resta comunque consigliata per evitare discrepanze nei dati registrati dall’Agenzia delle Entrate. La mancata registrazione potrebbe infatti generare problemi in fase di controllo della dichiarazione dei redditi. In tal caso, il contribuente riceverebbe una comunicazione da parte dell’ufficio relativa alla mancata indicazione in sede di dichiarazione dei redditi del canone del contratto risolto.
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