Acconti incassati da clienti ed emissione fattura

In linea generale quando il venditore incassa un acconto (parziale o del 100%), ha l’onere di emettere una fattura relativa al corrispettivo incassato (articolo 6, DPR 633/1972).

Ciò in quanto le operazioni si considerano effettuate al momento della consegna o della spedizione, se si tratta di beni mobili materiali, ovvero al momento della stipula del rogito, se si tratta di beni immobili (articolo 6, comma 1) e, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3), ad esclusione dei casi in cui intervenga il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo (articolo 6, comma 4) nel qual caso si verifica l’esigibilità della relativa imposta e l’obbligo di emissione della relativa fattura.

Nei rapporti con l’estero, tale condizione trova applicazione per i servizi resi in ambito UE ed extra-UE e per le esportazioni. Restano infatti escluse le cessioni intracomunitarie di beni per le quali l’incasso in tutto o in parte del corrispettivo non determina l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, che resta ancorata al momento della spedizione/consegna del bene.

Per quanto riguarda la modalità di emissione della fattura, agli acconti si applica lo stesso regime previsto per l’operazione successivamente posta in essere. Nel caso specifico di fatture in acconto per prestazioni di servizi e cessioni di beni in ambito Ue ed extra-UE, al fine di beneficiare della non imponibilità dell’operazione, è però richiesto che tutti gli elementi qualificanti la futura cessione o prestazione siano già noti alle parti e, in particolare, che al momento del versamento dell’acconto i beni o servizi siano individuati in modo specifico e non generico.

Si precisa, inoltre, che il termine di 90gg di cui all’art. 8, co. 1 lett. b) del DPR 633/72, che prevede la disapplicazione del regime di non imponibilità per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario, qualora entro tale arco temporale non si verifichi l’uscita del bene dal territorio comunitario, non incide sul regime di non imponibilità degli acconti, in quanto i 90gg decorrono dalla data in cui il bene viene consegnato per il trasporto al cessionario o a suo incaricato e non dal momento in cui si considera effettuata l’operazione, in tutto o in parte, per effetto di un eventuale pagamento anticipato.

Da ultimo, anche in caso di pagamento di acconti pari al 100% del corrispettivo, è buona regola emettere una fattura di saldo riepilogando il prezzo totale convenuto e gli acconti precedentemente fatturati. 

Dall’01.01.2021 i codici “tipo documento” da utilizzare nel tracciato della e-fattura sono il TD02 per gli acconti/anticipi su fattura ed il TD03 per il acconti/anticipi su parcella.