Tutti i vincoli del contratto di locazione ad uso transitorio

Al di fuori dei casi in cui gli immobili vengono locati per finalità turistiche, la stipula di un contratto di locazione di natura transitoria deve sottostare a regole ben definite. Il Dm 16 gennaio 2017, che ha sostituito il precedente Dm 30 dicembre 2002 (il quale continua, però, ad applicarsi in tutti i Comuni in cui gli accordi locali non sono stati rinnovati) detta una serie di disposizioni cui attenersi.

Le caratteristiche comuni a tutti i contratti di natura transitoria sono fondamentalmente due: la durata non può eccedere i 18 mesi e la motivazione che giustifica la transitorietà deve essere ben specificata nel contratto, ovvero non vi può essere un richiamo generico ad esigenze indefinite.

Detto questo, è necessario distinguere due casistiche: quella dei contratti di durata inferiore ai 30 gg e quella relativa a contratti che hanno ad oggetti immobili ubicati in Comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Nel primo caso è possibile beneficare di alcune semplificazioni, in quanto il canone può essere liberamente convenuto fra le parti e non vi è la necessità di allegare al contratto la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte sulle esigenze di transitorietà.

Nel secondo caso è d’obbligo stipulare un contratto a “canone concordato”.

E’ pertanto sempre opportuno consultare gli accordi locali proprietari/inquilini, solitamente depositati presso il Comune di riferimento, prima di stipulare un contratto di locazione ad uso transitorio, anche in quanto si rende necessario il supporto di un rappresentante di categoria tutte le volte che  la natura transitoria del contratto sia motivata sulla base di fattispecie atipiche, cioè non previste dall’accordo territoriale o difficilmente documentabili.