Rischi imprenditoriali e Codice della Crisi

Prima dell’emanazione del codice della crisi d’impresa (Dlgs. 14/2019) che entrerà in vigore il 1 settembre 2021 (effetto rinviato a causa del COVID), l’idea di crisi d’impresa era considerata dalla giurisprudenza e dalla dottrina il male assoluto, così che questa considerazione è entrata nel senso comune di tutti, con l’obiettivo di evitare i gravi problemi alla società in genere determinati dall’insolvenza e dal fallimento.

Si tratta di una considerazione del tutto errata, la definizione stessa di crisi ci dice che si tratta di un fatto fisiologico che prima o poi può colpire tutte le imprese per vari motivi.

L’obiettivo del codice della crisi è quello di affrontarla in tempo, di prevenirla, di risolverla in modo razionale anche se sappiamo che non si tratta di risolvere un’operazione algebrica.

La norma si preoccupa quindi di programmare degli interventi risolutivi in modo tempestivo.

E per questo l’imprenditore viene affiancato da professionisti costituenti l’Organismo di Composizione della Crisi perché il Legislatore ha evidentemente ritenuto che se l’imprenditore fosse stato in grado di prevenire la crisi e/o di risolverla autonomamente, forse farebbe un altro mestiere.

L’obiettivo è la prevenzione e la gestione conservativa del patrimonio durante la crisi, a garanzia dei creditori.

Gli amministratori hanno pieni poteri finchè l’impresa è in buona salute. In caso di insolvenza il potere di gestione degli amministratori è limitato all’attività conservativa del patrimonio o gestione conservativa (divieto di investimenti rischiosi; è preminente l’interesse dei creditori).

In caso di aggravamento della situazione le conseguenze sono a carico degli imprenditori.

La norma prevede le procedure di allerta che dovranno essere attivate dall’Agenzia delle Entrate in presenza di debiti scaduti e non versati secondo entità previste e proporzionali al volume d’affari.

All’attivazione è chiamato anche l’Organo di Controllo con responsabilità in caso di omissione.

Gli amministratori devono prevenire la crisi e favorire un’emersione anticipata.

Gli amministratori hanno l’obbligo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare e prevenire la crisi.

La conseguenza che il legislatore ha attribuito all’imprenditore che non si adegua alla soluzione della crisi d’impresa è di portata eccezionale e cioè il venir meno della responsabilità limitata della società.

Si tratta indubbiamente di novità dirompenti nella gestione aziendale.