Segnaliamo l’importante principio espresso dalla sentenza della Cassazione n. 22822/2025, che estende agli ammortamenti quanto già in passato sostenuto per i canoni di leasing immobiliare.
Ovvero: le regole forfetarie di calcolo del costo attribuibile alle aree sulle quali i fabbricati strumentali insistono, 20% o 30% a seconda che il fabbricato sia commerciale o industriale, non valgono ai fini Irap.
Per i leasing immobiliari già le sentenze della Cassazione n. 6492/2023 e 7183/2021 affermavano, per le società di capitali e le società di persone con opzione, che per l’ IRAP la deduzione dei suddetti canoni deve essere riconosciuta per l’importo stanziato a Conto economico, a eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, indeducibile per dato normativo.
Invece, secondo l’Agenzia delle Entrate anche ai fini IRAP, oltre che IRES, nei leasing immobiliari andrebbe considerata indeducibile pure la quota di canone riferibile al terreno pertinenziale.
La sentenza n. 22822/2025 applica dunque il principio già avvallato per i leasing, anche agli ammortamenti dei fabbricati strumentali, in quanto in assenza di un espresso richiamo, la norma nata ai fini Ires risulta inapplicabile ai fini IRAP (contrariamente a quanto da sempre sostenuto dall’Agenzia: cfr. circ. nn. 36/2009, § 1.3 e 38/2010, § 1.6 e istruzioni al modello IRAP).
Pertanto, atteso che valgono le regole contabili, anche le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali andrebbero considerate deducibili, ai fini IRAP, per l’importo stanziato a Conto economico.
Rimane salvo il fatto che per le società di persone in regime naturale (art. 5-bis del DLgs. 446/97), invece, la parte indeducibile sia degli ammortamenti, sia della quota capitale dei canoni di leasing, continua a dover essere determinata ai sensi dell’art. 36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, atteso che si applicano le regole per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF.
Si auspica, a questo punto, ad un intervento dell’Agenzia delle Entrate che confermi e rassicuri i contribuenti circa l’applicazione del principio sancito dagli ermellini.
