Abbinata vincente tra conferimento dello Studio Professionale e rivalutazione delle quote

La possibilità di cedere partecipazioni rivalutate, senza vincoli temporali in merito al periodo di detenzione, combinata con la neutralità fiscale dei processi di conferimento degli studi professionali in STP, apre infatti spazi di pianificazione pienamente legittimati dall’ordinamento.

L’ opzione di rivalutare le quote societarie è diventata permanente con la Legge di Bilancio 2025, la quale ammette la possibilità di rivalutare annualmente il valore fiscale di quote societarie possedute al primo gennaio di ciascun anno a condizione che la perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% vengano effettuate entro il 30 novembre dello stesso anno. 

L’elemento di maggiore interesse che caratterizza tale istituto è rappresentato dal fatto che, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, non è richiesto un periodo minimo di detenzione della partecipazione.

Con l’introduzione, inoltre, della neutralità fiscale dei conferimenti degli studi professionali in STP, si aprono possibilità allettanti per i professionisti!

La neutralità del conferimento dello studio in una STP consente infatti al professionista di continuare ad esercitare l’attività in veste societaria non subendo un’imposizione immediata. A questo conferimento può seguire la rivalutazione delle quote ricevute, con la possibilità di procedere anche immediatamente alla loro cessione beneficiando della tassazione ridotta derivante dal nuovo valore fiscalmente riconosciuto della quota sociale.

La combinazione tra neutralità fiscale del conferimento dello studio in società e la successiva rivalutazione delle quote societarie rappresenta dunque un’occasione di ottimizzazione tributaria nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione di studi professionali, specie in ottica di eventuale dismissione dell’attività. 

Sull’argomento, di recente, il legislatore è intervenuto con il D.L. 84/2025 inserendo nell’art. 177 T.U.I.R. il nuovo comma 4-bis per cui “Ai fini dell’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disciplina dell’abuso del diritto), non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute”. È dunque pacifico che operazioni che prevedono un conferimento dello studio in STP e la successiva cessione delle quote non configura abuso del diritto.

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