22 Apr Tirocini Extracurricolari 2022: occhio alle sanzioni!
Il tirocinio extracurriculare è uno strumento di politica attiva introdotto dal legislatore con l’obiettivo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di dare la possibilità di svolgere un periodo di formazione on the job facilitando l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati o degli inoccupati.
E’ bene sottolineare come il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro e tantomeno possa essere utilizzato dal datore per sostituire un lavoratore assente.
Negli ultimi anni molte aziende hanno abusato di tale strumento con lo scopo di avvalersi di lavoratori sottopagati.
Alla luce di tale situazione è intervenuta la Legge di Bilancio 2022 (Legge n.234/2021) che ha introdotto una serie di novità in materia.
Tale legge ha previsto che, entro sei mesi dalla sua emanazione, la Conferenza Stato-Regioni debba emanare una riforma organica sulla disciplina del tirocinio extracurriculare con delle linee guida basate su alcuni principi, quali:
- limitazione del tirocinio nei riguardi di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- congruo compenso;
- redazione del bilancio delle competenze all’attivazione del tirocinio;
- obbligo di individuazione precisa delle modalità di svolgimento delle attività che il tirocinante sarà tenuto a svolgere;
Ma per quanto riguarda le sanzioni?
Le disposizioni sanzionatorie sono vigenti già dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. L’Ispettorato del Lavoro, con la nota 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni che possono essere applicate in caso di un uso scorretto del tirocinio.
Se l’indennità di partecipazione in favore del tirocinante non viene erogata, il soggetto ospitante è sottoposto ad una sanzione amministrativa che varia dai 1.000,00 € ai 6.000,00 € in base alla gravità dell’illecito.
Un’altra sanzione contemplata dalla Legge 234/2021 art.1 c.723 riguarda il tirocinio fraudolento per il quale si prevede il pagamento di un’ammenda pari a 50 € per ogni tirocinante fraudolentemente occupato e per ciascun giorno di tirocinio. Si tratta di una sanzione penale punita con pena pecuniaria. In quest’ultimo caso è stata prevista la possibilità, su domanda giudiziale del tirocinante, di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, a partire dalla pronuncia giudiziale, alle dipendenze del soggetto ospitante che ha utilizzato il tirocinio in modo fraudolento.
Si ricorda infine che i tirocini, al pari degli altri ordinari rapporti di lavoro, sono sottoposti all’obbligo di comunicazione obbligatoria preventiva da parte del soggetto ospitante.