Liquidazione del danno non patrimoniale: le Tabelle di Milano come criterio guida

Con l’ordinanza n. 8468/2020, la Cassazione civile ha stabilito che il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle Tabelle di Milano, le quali, ancorché non abbiano carattere normativo, costituiscono un criterio guida per la liquidazione di tale danno voce di danno.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un sinistro stradale con esiti mortali, nell’ambito del quale gli eredi del soggetto deceduto avevano proposto azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Nell’ambito di tale vicenda, la Cassazione ha avuto modo di precisare – facendo chiarezza in una annosa questione – come nel tempo, le Tabelle di Milano abbiano assunto una “vocazione nazionale”, in quanto contengono i criteri più idonei a consentire l’applicazione del principio di equità valutativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento che causerebbero la violazione dell’art. 3 Cost.
Orbene, il giudice di merito dovrà prendere come riferimento, per la liquidazione del danno non patrimoniale, i parametri delle Tabelle di Milano.
Nel caso in cui il giudice intenda, invero, discostarsene, dovrà adeguatamente motivare, in sentenza, le ragioni per le quali sia pervenuto a diversa valutazione, pena la censura della sentenza per vizio di motivazione.
In definitiva, quindi, le Tabelle di Milano, sebbene non assurgano a norma giuridica, bensì a mero criterio orientativo, costituiscono le linee guida integratrici del concetto di equità, volte a circoscrivere il libero arbitrio del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale.