Locazioni ad uso non abitativo e responsabilità del conduttore per temporaneo inadempimento

Il doveroso rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 stabilite dalla normativa emergenziale ha interferito non poco con la capacità del debitore di onorare i propri impegni contrattuali con regolarità.

Al riguardo viene in rilievo una recente pronuncia del Tribunale della Spezia che, pur negando ogni pregio al ritardato pagamento dei canoni locatizi per problemi di liquidità in tempo di pandemia, ha tuttavia fatto chiarezza sui criteri da adottare per la valutazione dell’inadempimento e della conseguente responsabilità del conduttore – debitore moroso.

Il mancato pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ad uso non abitativo, per il periodo corrispondente al fermo delle attività produttive imposto dalla decretazione emergenziale, non legittima di per sé la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento. 

Il principio affermato nella sentenza in parola rinviene il proprio fondamento nell’art. 1455 Cod. Civ., a norma del quale il rimedio estintivo della risoluzione può trovare applicazione soltanto a fronte di un inadempimento grave o quantomeno di non scarsa importanza, da valutarsi con riferimento alle circostanze riscontrabili caso per caso.

In questa prospettiva, dunque, l’inadempimento temporaneo causa Covid dev’essere valutato in uno con l’ammontare della morosità, con la sua durata temporanea e circoscritta ai mesi dell’emergenza sanitaria, nonché con la lealtà e la correttezza dimostrate dal conduttore nello svolgimento del rapporto contrattuale in questa fase. 

Nella gestione delle sopravvenienze contrattuali, di cui la pandemia costituisce una delle più gravi fattispecie, la giurisprudenza ha così ribadito, ancora una volta, il favor del legislatore per i rimedi volti non all’estinzione del contratto, bensì alla sua conservazione.