06 Apr Termini di decadenza del potere accertativo: novità e casi
La Corte di Cassazione – Sezioni Riunite è stata chiamata ad esprimersi sull’annosa questione riguardante il termine di decadenza dell’accertamento fiscale, con specifico riferimento alla decorrenza iniziale. Nel secondo semestre 2020 sono infatti giunti alla Corte stessa differenti casi accumunati proprio da quest’unico aspetto, tali per cui sono state emesse quattro ordinanze di remissione alle Sezioni Riunite al fine di giungere ad un punto di diritto.
E’ noto che l’Amministrazione Finanziaria ha spesso avanzato la tesi a sé favorevole secondo cui, in determinati casi, il termine per l’accertamento decorre non dall’anno di insorgenza del diritto ma da quello del suo “utilizzo”.
Di particolare interesse risultano alcune fattispecie al vaglio della Suprema Corte, ovvero:
- l’utilizzo delle perdite fiscali, accertabili con decorrenza dall’esercizio di formazione o, alternativamente, da quello di utilizzo,
- le spese che danno luogo a detrazioni d’imposta fruibili in più anni, se accertabili dall’anno di sostenimento o da quello di utilizzo frazionato
- i crediti d’imposta in generale, se accertabili dall’anno di formazione o da quello di fruizione.
E’ auspicabile che la Cassazione opti per una decorrenza dei termini accertativi legata all’anno di insorgenza del diritto, tuttavia si segnala che recentemente la stessa Corte con sentenza n. 8500 del 25/03/2021 ha sancito che “nel caso di contestazione di un componente negativo di reddito ad efficacia pluriennale (nello specifico quote di ammortamento di oneri pluriennali) la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va correlata al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato e non a quello per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.”.
Tale orientamento, fondato primariamente sul concetto secondo cui ad ogni annualità deve corrispondere un’obbligazione tributaria autonoma, può forse assorbire per supposta analogia le detrazioni d’imposta fruibili in più quote annuali, mentre per quanto riguarda altre fattispecie come le citate perdite fiscali o i crediti d’imposta si attendono specifiche conclusioni.