03 Gen Rottamazione dei Ruoli
E’ arrivata la tanto attesa rottamazione dei ruoli. Questa riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La domanda va presentata entro il 30.4.2023 e comporta lo sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
La rottamazione è fruibile:
- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
Valutazioni
Alcune valutazioni sono da effettuarsi in funzione di eventuali contenziosi in essere ed alle diverse fattispecie che non potranno essere incluse nella rottamazione.
Lo Studio rimane a disposizione per fornire il supporto necessario all’adesione alla nuova rottamazione.