Ritenuta IRPEF ridotta sulle provvigioni

In base all’art. 25-bis del DPR 600/73, la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte, ad esempio a mediatori e procacciatori d’affari, va operata nella misura del 23% (pari al primo scaglione di reddito Irpef) sul 50% delle provvigioni corrisposte.

Tuttavia, nel caso in cui il percipiente (sostituito) dichiari al committente (sostituto d’imposta) di avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, dell’opera di dipendenti o di terzi in via continuativa, la ritenuta è operata nella misura del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte.

Al lato pratico, ciò che cambia è la base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto.

L’applicazione della ritenuta in misura ridotta è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Con riferimento a questi l’art. 1 del D.M. 16.4.1983 precisa che:

  • si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro;
  • si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari;
  • si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Il rapporto è considerato “continuativo” quando i soggetti elencati effettuano le loro prestazioni per la maggior parte dell’anno.

La dichiarazione dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, ovvero, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta vengono meno in corso d’anno, entro 15 giorni dall’evento.