Revoca dell’amministratore in assenza di adeguati assetti

Stefani Piana & Partners supporta imprenditori per una crescita sostenibile

Lo stato di crisi , alla luce delle ultime modifiche apportate al DLgs. 14/2019 (CCII) viene definito come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2 comma 1 lett. a) del CCII).

Viene quindi individuato un orizzonte previsionale  almeno  annuale, che, al fine di intercettare tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa impone l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili definiti “adeguati” se prevedono “la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.

In parole povere, le società devono adottare un budget economico e finanziario, per pianificare i flussi di cassa relativi ai dodici mesi successivi, dotandosi di un idoneo apparato di controllo al fine di intercettare in anticipo la crisi ed evitare il default.

Cosa succede agi amministratori in caso di omessa istituzione degli “adeguati assetti organizzativi”? Gli amministratori possono essere chiamati a una responsabilità risarcitoria in caso di default, perché senza un adeguato assetto organizzativo viene meno un presidio conservativo a tutela di creditori e, quindi, l’attività svolta è paragonabile a quella illecitamente condotta con un patrimonio negativo.

In base ad una recente sentenza del Tribunale di Venezia vi è la possibilità si disponga, nel caso in esame su richiesta di uno dei soci la preventiva nomina di un ispettore al fine dell’eventuale sostituzione dell’organo amministrativo con un amministratore giudiziario. La sentenza di cui sopra stabilisce, in particolare che l’ampia discrezionalità concessa agli amministratori nelle scelte gestionali e organizzative trova un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o di pre-crisi. Pertanto  l’amministratore che non predispone assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell’impresa commette una violazione nella gestione che può costituire fonte di responsabilità per non aver saputo rilevare, tempestivamente e in tempo utile  con criterio di valutazione ex ante, i segnali di crisi o di pre-crisi.

Lo Studio si propone fin da ora per l’affiancamento dei propri assistiti nella verifica dell’attuale sistema di pianificazione finanziaria in uso e, se del caso nella predisposizione dello stesso