Complice una recente richiesta di consulenza di un signore in regime forfettario, ma che non aveva i presupposti per esserlo, con le dirompenti conseguenze dal caso (recupero imposte e contributi, adempimenti omessi, ravvedimenti, etc.) vediamo quali sono e le caratteristiche del regime.
Alcune condizioni sono da verificarsi nell’esercizio precedente , mentre altre nel corso dell’esercizio di mantenimento/accesso al regime.
I requisiti da verificare nell’esercizio precedente l’accesso/mantenimento sono:
- ricavi/compensi incassati < 85.000 euro (ragguagliati ad anno);
- spese sostenute dal contribuente di ammontare non superiore a 20.000 euro lordi per: lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (es. borse studio o sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 49 e 50, TUIR) < 30.000 euro (35.000 per l’anno 2025 e 2026 guardando rispettivamente il 2024 e 2025) lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 conferma l’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49 e 50, TUIR), che permettono di mantenere il regime forfettario, a 35 k.
Requisiti da verificare nel corso dell’esercizio/accesso:
- partecipazione di controllo diretto o indiretto di S.r.l., associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
- il contribuente esercita la sua attività prevalentemente nei confronti dei datori con in quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.
Occorre anche valutare se si tratta di neo-attività, verificando i seguenti requisiti, che permetterebbero l’applicazione dell’aliquota del 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni:
a) il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non supera gli 85.0000 euro.
Collegato al regime fiscale forfettario vi è anche il tema previdenziale: solo per i contribuenti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti è possibile richiedere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sui fissi, che sugli eccedenti il minimale. La riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto, ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. La domanda per aderire al regime previdenziale agevolato va presentata telematicamente attraverso il sito dell’INPS entro il 28 febbraio 2026, per avere la riduzione dall’annualità 2026, invece se si presenta dopo tale data, l’effetto si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2027. Una particolarità: se si esce dal regime previdenziale agevolato, o per volontà o per obbligo, non è più possibile riaccedervi in futuro, al contrario del regime forfettario, che ammette entrata e uscita di anno in anno.
