Regolarizzazione delle Violazioni Formali : Un’interessante opportunità dal Provvedimento attuativo

Con la “definizione agevolata” introdotta dalla Legge di Bilancio ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, anche le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Nella regolarizzazione rientrano le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP, né sul pagamento di tali tributi.

La norma impone il versamento di € 200,00 per ciascun periodo d’imposta oggetto di definizione, da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in due rate di pari importo, la prima sempre entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Per il perfezionamento della regolarizzazione è necessario altresì procedere entro la scadenza del 31 marzo 2024 alla rimozione delle violazioni formali interessate.

Tale disposizione ha inizialmente destato poco interesse, tenuto conto che in molti casi può risultare più conveniente procedere alla regolarizzazione degli errori formali mediante l’usuale ravvedimento operoso. La nuova agevolazione introdotta dalla Legge n. 197/2022 può dirsi infatti tale solo nel caso in cui il contribuente debba sanare un certo numero di irregolarità, visto che l’importo richiesto resta invariato indipendentemente dalla quantità di errori o omissioni compiute.

C’è però un ambito particolarmente interessante ricompreso nella sanatoria degli errori formali, ovvero quello dell’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, già confermato nella Circolare n. 2/E del 27/01/2023. L’opportunità di sanare eventuali irregolarità risulta particolarmente appetibile, infatti, non solo in termini economici, visto il confronto con il regime sanzionatorio ordinario di cui all’articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. n. 471/1997, ma anche in relazione al disposto del Provvedimento attuativo emanato dall’Agenzia Entrate lo scorso 30/01/2023. Esso prevede specificatamente che, per il perfezionamento della regolarizzazione, “la rimozione delle violazioni formali non va effettuata quando non sia possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale, e che rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile”.

Va sempre tenuto conto, però, che tali tipologie di violazioni possono  essere definite solo quando l’imposta risulta assolta, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento, cosa assai difficile da accertare qualora l’assolvimento dell’Iva riguardi la controparte contrattuale.