La circolare INPS 44/2025 individua ben cinque gestioni a cui gli influencer, gli streamer, i podcaster, ma in generale tutti i produttori di contenuti digitali, potrebbero iscriversi.
L’Ente, infatti, afferma il principio c.d. “oggettivo” per individuare a quale cassa previdenza tali lavoratori sono obbligati a iscriversi e quindi a versare i contributi previdenziali.
In particolare si tratta di:
- Gestione Separata INPS se nel lavoro svolto dall’influencer prevale l’elemento personale, ovvero la prestazione è di tipo professionale e dunque si basa sulla persona e sui contenuti prodotti, proprio perché realizzati da lui o lei;
- Gestione Commercianti INPS: se l’attività prevalente del lavoratore è vendere i propri beni, anche tramite l’attività pubblicitaria svolta nel web. Ovvero siamo a tutti gli effetti davanti ad un’impresa commerciale che, per promuovere le vendite, utilizza i social;
- Gestione Separata INPS in presenza di LAVORO OCCASIONALE: i contributi si versano solo al superamento della soglia di un reddito prodotto superiore a 5.000 Euro;
- IVS COMMERCIANTI + ENASARCO se la modalità di svolgimento dell’attività è sovrapponibile a quella di un agente di commercio, ovvero se il lavoratore, promuovendo le vendite per conto di una mandante, incassa delle provvigioni, determinate come percentuali sul fatturato prodotto;
- FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO se l’influencer svolge la propria attività tramite dei veri e propri film, piccoli spettacoli o scenette quindi, di fatto, è un attore/performer.
Dunque se sotto il profilo fiscale l’inquadramento dell’influencer pare abbastanza scontato, da poco è nato anche l’apposito codice ATECO 73.11.03, sotto il profilo previdenziale bisogna fare attenzione a quale sia l’effettiva attività svolta dal lavoratore ed è evidente che la cosa si complica nel caso in cui la prestazione del lavoratore non ricada in una sola delle tipologie sopra evidenziate, ma sia ibrida. Per esempio pensiamo al caso in cui il negoziante promuova il proprio marchio/brand o prodotto ma, in contemporanea, sfrutti la propria immagine per promuovere marchi o beni altrui. In questo caso il lavoratore dovrebbe avere due codici ateco, uno per il commercio, quindi verserà all’IVS commercianti, e l’altro specifico, il 73.11.03, che utilizzerà per i contenuti digitali realizzati per promuovere di beni altrui, per cui verserà alla gestione separata.
E se aggiungessimo pure l’ipotesi che i ricavi dell’attività di influencer vengono contrattualizzati come percentuali sul fatturato realizzato??? Secondo il Tribunale di Roma (sentenza 2615/2024) andrebbe aperta pure la pozione Enasarco!
