Le prestazioni occasionali e le novità del 2023

Il legislatore ha da sempre cercato uno strumento giuslavoristico che potesse far emergere dall’economia sommersa una serie di prestazioni che, tradizionalmente, alimentano il fenomeno del c.d. “lavoro sommerso” regolarizzando, in tal modo, prestazioni occasionali o saltuarie anche sotto il profilo contributivo ed assicurativo. Questo ruolo, fin dai tempi della Legge Biagi, è stato ricoperto dalle prestazioni occasionali note anche come lavoro accessorio o ancor più volgarmente “voucher”.

Ebbene, recentemente la legge per il bilancio del 2023, la Legge 197/2022, è intervenuta innovando la regolamentazione di queste prestazioni occasionali in un’ottica di massimizzazione del loro utilizzo.

Le prestazioni occasionali sono caratterizzate dall’utilizzo di “voucher”, detti anche buoni lavoro, come strumento di pagamento. Possono essere sfruttati tramite il Libretto famiglia da parte delle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa oppure tramite il Contratto di Prestazione Occasionale da parte degli operatori economici come imprenditori, professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.

Una delle novità sull’utilizzo delle prestazioni occasionali inerisce il limite economico costituito dal compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori che è passato da 5.000 euro a 10.000 euro. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Un’altra importantissima novità è rappresentata dall’elevazione a dieci lavoratori del previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Rimangono invariati tutti gli altri aspetti relativi alle modalità di comunicazione, ai divieti e alle sanzioni.