La Società Benefit : tra Profit e Benessere Comune

Sono società benefit quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune” e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse (ovvero un singolo soggetto o un gruppo di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, come potrebbero essere lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile).

Tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell’oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l’attività sociale possa andare ad impattare.

Possono essere “società benefit”:

  • le società di persone;
  • le società di capitali;
  • le società cooperative.

Ai sensi dell’art. 1 co. 380 secondo periodo della L. 208/2015, occorre, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società, individuare uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. Tali soggetti – scelti dall’organo amministrativo all’esterno o all’interno dell’ente (anche tra gli stessi amministratori, soprattutto nelle piccole realtà) – coadiuvano i manager nel perseguimento del beneficio comune e valutano la coerenza e l’idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L’inosservanza delle descritte modalità di gestione – fondata sul bilanciamento tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle ulteriori categorie interessate – può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal codice civile per ciascun tipo di società.

Responsabilità che potrebbe anche espandersi al rischio di sanzioni che la società corre, in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune, in applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (ex DLgs. 145/2007).

La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.

Tale relazione, ai sensi dell’art. 1 co. 382 della L. 208/2015, include:

  • la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che l’hanno impedito o rallentato (lett. a);
  • una valutazione dell’impatto generato (lett. b);
  • una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell’esercizio successivo (lett. c).

La relazione in questione deve essere:

  • allegata al bilancio societario
  • pubblicata sul sito Internet della società, ove esistente.

Tale istituto non prevede, al momento, nessun particolare vantaggio “a regime” in termini fiscali, contributivi o agevolativi, se non che l’attività di beneficio comune:

  • genera delle utilità in termini reputazionali per l’impresa, con potenziale incremento dei ricavi;
  • genera anche dei vantaggi a carico della collettività;
  • una minor spesa a carico dello Stato.