LE RICADUTE DELL’IPERAMMORTAMENTO

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LE RICADUTE DELL’IPERAMMORTAMENTO

Il ritorno dell’iper-ammortamento nel triennio 2026-2028 porta con sé una novità, ovvero la sua compatibilità con il Concordato Preventivo Biennale, istituto di stabilizzazione del reddito imponibile. Il reddito concordato risentirà della fiscalità premiale, poiché la maggiorazione relativa all’iper-ammortamento viene attratta tra le variazioni ammesse dall’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024.

La disciplina riguarda investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi mediante incremento figurativo di ammortamenti e canoni. Non è un contributo erogato, né un credito d’imposta. È una deduzione che verrà operata nel modello Redditi.

Il perimetro oggettivo dell’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi riconducibili agli allegati alla Legge n. 199/2025, con particolare riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, nonché a specifiche tipologie di beni destinati all’autoproduzione energetica. Per effetto dell’intervento correttivo, è venuto meno il vincolo generale relativo alla produzione del bene nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, restando tuttavia ferma la necessaria destinazione dell’investimento a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Permangono, invece, condizioni specifiche per gli impianti fotovoltaici, rispetto ai quali la disciplina conserva requisiti tecnici e territoriali autonomi.

La corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento assume rilievo centrale, sia ai fini dell’accesso all’agevolazione, sia per la verifica del periodo di competenza della maggiorazione. Per i beni mobili acquisiti in proprietà, occorre fare riferimento ai criteri dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, secondo cui il costo si considera sostenuto, di regola, alla data di consegna o spedizione del bene. Qualora, tuttavia, l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento successivo, rileva tale diverso momento, senza che possano assumere rilievo, a questi fini, le clausole di riserva della proprietà.

Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria il momento fiscalmente rilevante coincide con la consegna del bene al locatario, ovvero con l’esito positivo del collaudo, ove previsto quale condizione di accettazione del bene. Il successivo esercizio del diritto di riscatto non determina una nuova fattispecie agevolabile, poiché l’investimento rileva già nella fase in cui il bene entra nella disponibilità economico-funzionale dell’impresa utilizzatrice.

Il costo fiscalmente rilevante è incrementato del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nonché del 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Tali limiti devono essere riferiti alla singola annualità e non all’intero arco temporale di vigenza della disciplina.

Il profilo documentale costituisce uno dei presidi centrali della disciplina agevolativa. La perizia tecnica asseverata è chiamata a verificare la riconducibilità dei beni agli allegati normativi di riferimento, nonché l’effettiva interconnessione con i sistemi aziendali di gestione della produzione o con la rete di fornitura. La certificazione contabile, invece, presidia il diverso piano dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alle risultanze contabili dell’impresa. I 2 ambiti non devono essere sovrapposti, poiché il controllo tecnico e quello contabile rispondono a funzioni autonome e complementari.

Il nuovo regime non si esaurisce nella dichiarazione dei redditi. Le comunicazioni verso il GSE trasformano l’agevolazione in un processo tracciato. Il GSE svolge un controllo di primo livello, mentre l’Agenzia delle Entrate conserva i poteri ordinari di accertamento. La fruizione del beneficio richiede, infatti, la dimostrazione dell’effettiva destinazione del bene alla struttura produttiva, della sua concreta integrazione nei sistemi aziendali e della corrispondenza tra deduzione maggiorata, costi sostenuti ed evidenze contabili verificabili.

Infine, sul piano della governance, il Consiglio di Amministrazione non dovrebbe limitarsi ad autorizzare l’acquisto del bene, ma dovrebbe valutare anche le condizioni organizzative necessarie per sostenere nel tempo la legittima fruizione dell’agevolazione.

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