30 Gen La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno : un caso a sé
Com’è da tempo noto, le previsioni dell’art. 19 del DPR 633/72, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordinano al verificarsi di un doppio requisito: quello sostanziale riferito all’esigibilità dell’imposta e coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, e quello formale riferito al possesso di una valida fattura, che dall’avvento della fattura elettronica si sostanzia nella data di ricevimento della fattura tramite il Servizio d’Interscambio, indipendentemente dalla data di emissione riportata nella fattura stessa. L’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, concede poi la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con riferimento alla liquidazione del mese precedente. Tale facoltà non è però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo.
Ci si è chiesti se tale esonero debba riguardare solo le fatture d’acquisto ricevute da soggetti terzi o se investa più ampiamente anche le “autofatture” elettroniche di fine anno.
Un caso particolare riguarda le autofatture emesse a norma dell’art. 36 del Testo Unico sull’IVA, con riferimento a quei soggetti che per obbligo o per opzione applicano separatamente l’imposta relativamente a due o più delle attività esercitate e che effettuano “passaggi interni” fra le stesse. Come comportarsi dunque in caso di emissione di un’autofattura elettronica per passaggi interni (codice documento TD26) con data di emissione fina anno, ma trasmessa e ricevuta nell’anno successivo?
Ebbene lo stesso art. 36 DPR 633/72 sembra delineare con certezza il comportamento da seguire definendo un’eccezione alla regola generale in quanto testualmente riporta che “Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese”.