IVA e Contenzioso Tributario : Le Novità dalla Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 15570 del 01/06/2023 la Cassazione, sez. V – Civile, è intervenuta in relazione al ricorso proposto da una società, appellatasi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale, accogliendo le istanze dell’Agenzia delle Entrate, aveva disconosciuto il diritto al rimborso dell’iva poiché la società stessa non aveva compiuto operazioni attive, giudicando che “non è la soggettività giuridica che determina l’acquisizione della soggettività passiva ma solamente lo svolgimento completo dell’attività cui afferisce l’acquisizione di beni e servizi”, sicché solo “nel momento in cui si concretizza l’attività dell’oggetto sociale potrà essere riconosciuto il diritto di credito”.

La Cassazione ha invece stabilito che, in tema di iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle altre operazioni passive, “occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia”.

In sostanza, la Corte di Cassazione ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale di diritto unionale, come interpretato dalla Corte di Giustizia, la quale aveva già stabilito che chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento, deve essere considerato come soggetto passivo sicché, in tale evenienza, deve essere riconosciuto il diritto di detrarre immediatamente l’iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che si intendono effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa.

Pertanto, è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’iva e, quindi, della detrazione, mentre l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l’entità della detrazione iniziale, nonché quella delle eventuali rettifiche.