15 Feb Indagini Finanziarie : quando i prelevamenti bancari sono considerati ricavi occulti
I prelevamenti effettuati dall’imprenditore, diversamente da quanto accade nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo e/o nei confronti dei professionisti, sono considerati ricavi e valgono ai fini dell’accertamento bancario.
Tale presunzione legale opera anche per l’imprenditore in contabilità semplificata.
Questo il principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023.
L’indagine finanziaria è una verifica, propedeutica all’accertamento, effettuata nei confronti di un contribuente sottoposto a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale attività viene svolta per acquisire dati ed informazioni patrimoniali riguardo a qualsiasi rapporto intrattenuto dal contribuente con un istituto bancario e/o finanziario in generale.
Durante tale attività, l’Agenzia può avvalersi di una serie di presunzioni legali, tra cui le seguenti:
- I versamenti in contanti o mediante bonifico sono considerate espressione di ricavi o compensi non dichiarati, a prescindere dall’importo;
- Per i possessori di reddito d’impresa, i prelevamenti in senso ampio sono considerati espressione di ricavi non dichiarati se superano determinate soglie.
I limiti alle presunzioni legali bancarie sono pari a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.
Tale presunzione ovviamente opera quando tali movimenti bancari non risultano da scritture contabili e il contribuente non indichi il beneficiario.
Il computo delle soglie dovrebbe essere interpretato nel senso che il contribuente deve fornire la prova contraria per i prelevamenti:
- eccedenti la soglia giornaliera di 1.000 euro, seppur inferiori a quella di 5.000 euro mensili;
- di importo inferiore a 1.000 euro, che nel complesso superino la soglia mensile di 5.000 euro, per la quota eccedente i 5.000 euro.
La logica alla base della presunzione è la seguente: si presume che il contribuente versi quanto ha ottenuto mediante vendite di beni o prestazioni di servizi “in nero”.
Per i prelevamenti, la presunzione trae origine da un doppio ragionamento: i costi “occulti” sostenti per acquistare quanto necessario per l’attività produttiva generano a loro volta ricavi “in nero” in quanto i beni così prodotti sono a loro volta destinati alla rivendita “in nero”.
Importante specificare che in ogni caso trattasi di una presunzione legale relativa, che ammette prova contraria, potendo “il contribuente” dimostrare “che … ha tenuto conto” dei dati risultanti dalle indagini finanziarie “per la determinazione del reddito o che non” hanno “avuto rilevanza allo stesso fine”.