Imposta di bollo sulle fatture per prestazioni esenti – alcune eccezioni

Esiste da tempo una previsione normativa, spesso poco conosciuta o talvolta ignorata, per la quale le fatture emesse da intermediari assicurativi in relazione alle provvigioni maturate sulle polizze gestite, sono esenti da imposta di bollo.

L’art. 16 della legge n. 1216 dl 1961 sancisce infatti un principio secondo il quale l’imposta do bollo è “compenetrata” nell’imposta sulle assicurazioni dovuta sugli atti inerenti l’acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo e che tale principio va esteso anche alle ricevute, quietanze ed ogni altro atto che venga posto in essere fra impresa di assicurazione e soggetto contrente, ma non solo. Ne risulterebbero incisi anche gli atti riguardanti il rapporto fra imprese di assicurazione ed altri assicuratori come anche agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi che intervengano nelle fasi di gestione dei contratti con l’assicurato.Da ciò deriva pertanto che le fatture per provvigioni spettanti in relazione all’attività di intermediazione su contratti di assicurazione, pur trattandosi di operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 9 del DPR 633/72, normalmente soggette ad imposta di bollo per il principio di alternatività con l’imposta sul valore aggiunto, di fatto ne restano escluse per analogo principio di alternatività o meglio di compenetrazione a monte con le imposte sulle assicurazioni.