Il Conto Termico è un incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:
- incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Il Conto Termico è un’agevolazione che non può eccedere il 65% delle spese sostenute per gli interventi agevolati, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutato per ogni progetto di efficientamento energetico di:
- abitazioni residenziali;
- edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive;
- edifici pubblici.
Le richieste vanno inviate al GSE a partire dal 25 dicembre 2025 prossimo.
Lette le premesse è bene prendere nota che il Decreto attuativo del Conto Termico 3.0 (il DM 7 agosto 2025) stabilisce, per ciascuna tipologia di intervento incentivato, dei limiti “per unità di potenza” ed “unità di superficie” oltre i quali anche le spese potenzialmente ammissibili non possono essere considerate ai fini del calcolo dell’incentivo spettante.
In pratica per gli interventi di efficienza energetica, l’incentivo è calcolato sul costo massimo ammesso al metro quadro di superficie dell’edificio e per gli interventi di produzione di energia termica, l’incentivo è calcolato sulla base dell’energia termica prodotta e altri fattori connessi al funzionamento degli impianti installati in sostituzione del precedente impianto di climatizzazione invernale.
Nel caso in cui siano eseguiti contestualmente più interventi (ad es. isolamento termico dell’involucro dell’edificio, più sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, più sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore), l’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi, fermo restando il rispetto dei pervisti valori massimi dell’incentivo, ossia il 65% delle spese sostenute oppure 100% delle spese ammissibili.
Di fatto il Conto Termico 3.0 prevede dei massimali di spesa che potrebbero includere anche l’intero costo dell’intervento di efficientamento energetico; diversamente dall’attuale Ecobonus che dispone, a priori, un limite massimo di spesa e di detrazione fiscale.
L’accesso agli incentivi presuppone la presentazione al GSE della “scheda-domanda” e può avvenire attraverso due modalità alternative.
La modalità tramite c.d. “accesso diretto” presuppone che la presentazione della domanda avvenga “a consuntivo”, ossia dopo l’avvenuto sostenimento delle spese ammissibili, fermo restando il termine ultimo di novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento agevolato. Questa modalità lascia evidentemente esposto il richiedente al rischio che, al momento in cui presenta la relativa domanda di incentivo, la stessa non possa essere accolta dal GSE per sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
La modalità di accesso tramite c.d. “prenotazione” consente di attivarsi presso il GSE affinché si impegni a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo, già prima di avviare i lavori per gli interventi agevolati e di sostenere le spese ammissibili all’incentivo, così da non incorrere, a interventi ormai già avviati e a spese ormai già sostenute, in “spiacevoli sorprese” di sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili sull’anno in corso.
Da questo punto di vista, però, è bene sottolineare da subito che l’accesso con prenotazione è prerogativa esclusiva delle pubbliche amministrazioni, mentre non è prevista alcuna possibilità di “prenotazione” per i soggetti privati.
Ai sensi del DM attuativo dei 900 milioni di risorse annue complessivamente disponibili:
– 500 milioni sono destinati all’erogazione di incentivi a favore di soggetti ammessi privati, tutti con accesso senza prenotazione;
– 400 milioni sono destinati all’erogazione di incentivi a favore di soggetti ammessi pubblici.
Tale discrimine di accesso appare però dubbioso ed occorre attendere le regole applicative del GSE.
