21 Apr Bilancio 2022 con perdite oltre il terzo del capitale sociale
Sia nel caso in cui il capitale si sia ridotto per perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 oltre 1/3, sia nel caso in cui si sia ridotto al disotto del limite legale, possono trovare applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6 d.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modificazioni per cui “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile”.
Tenuto conto però della rilevanza della situazione gli amministratori devono includere nella propria relazione ai sensi dell’art. 2446, co. 1, c.c. (ovvero ai sensi dell’art. 2482-bis, co. 2, c.c.) in un apposito paragrafo della relazione sulla gestione le indicazioni circa le cause e la natura delle perdite, la situazione in cui versa la società, il prevedibile andamento della gestione e circa le iniziative che si intendono perseguire per il ritorno all’equilibrio economico.
Le azioni adottate e da adottare e le relative misure attuative, devono essere improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione, rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.
In tale situazione possono quindi proporre all’assemblea di fruire dell’opportunità prevista nel citato art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.