Anche per il bilancio 2020 si ripropongono degli “slittamenti” nei termini di approvazione del bilancio d’esercizio.
Attraverso due modifiche dell’art. 106 del DL 18/2020, in sede di conversione in legge del DL 183/2020 (“Milleproroghe”), si è stabilito che:
- è consentita l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee “tenute” entro il 31.7.2021.
Il riformato art. 106 del DL 18/2020 convertito riconosce, quindi, in estrema sintesi, la possibilità di:
- convocare entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio l’assemblea per approvare i bilanci al 31.12.2020 in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);
- prevedere, nelle SpA, nelle Sapa, nelle Srl, nelle Società cooperative e nelle Mutue assicuratrici, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2), anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
- consentire, nelle Srl, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3), anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie;
Tali rinvii e modifiche interessano anche le società con esercizio “non solare”.