Regime forfetario – Agevolazione contributiva

Dal 2020, i requisiti relativi l’accesso e la persistenza nel regime forfetario sono sostanzialmente rimasti invariati. Ricordiamo che tale regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base al proprio Codice Ateco, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva all’Irpef e relative addizionali, nonché all’Irap, pari al 15% ovvero per le nuove attività al 5% al ricorrere di determinate condizioni. L’avvalersi di tale regime permette altresì di poter presentare apposita domanda per richiedere la riduzione dei contributi Inps.

In questo articolo, si vuole appunto approfondire la tematica relativa la fruibilità dell’agevolazione contributiva.

CONDIZIONI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione contributiva di cui alla Legge 190/2014 può essere richiesta:

  • dagli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti Inps (con esclusione dunque dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps ovvero alla Casse professionali private);
  • dai soli soggetti che applichino il regime forfetario.

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione contributiva contemplata dall’art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle predette Gestioni.

La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.

EFFETTI AI FINI “PENSIONISTICI”

Questo “risparmio di denaro oggi” può far gola a molti, ma per poter valutare se effettivamente è conveniente, è necessario effettuare altresì una valutazione in ottica lungimirante, soprattutto dal punto di vista del futuro trattamento pensionistico.

Questo perché la riduzione contributiva non è priva di effetti sfavorevoli. Infatti, per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la norma  di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In base a tale disposizione:

  • hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti;
    • in caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

La norma prevede un minimale contributivo da versare al fine di maturare un’anzianità contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui è stata svolta l’attività soggetta a contribuzione. Ciò significa che, se l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Si comprende dunque che, nonostante il regime agevolativo offra sensibili vantaggi in termini di pressione impositiva e contributiva, appare opportuno se non necessario operare le necessarie valutazioni.