A quali condizioni si può procedere al licenziamento collettivo presso una singola sede produttiva dell’azienda?

Con l’ordinanza n. 21306/20, depositata in data 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha stabilito che il licenziamento collettivo, per riduzione del personale, può essere limitato agli addetti ad un dato reparto o settore, qualora ricorrano esigenze oggettive dal punto di vista tecnico-produttivo, coerenti con le indicazioni oggetto della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 (Procedura per la dichiarazione di mobilità).

Dette ragioni tecnico-produttive ed organizzative – precisa la Cassazione – devono tuttavia escludersi nel caso in cui i lavoratori da licenziare siano idonei ad occupare posizioni lavorative di colleghi impegnati in altri reparti o sedi.

La Cassazione ha specificato, infine, che è onere del datore di lavoro la dimostrazione del fatto che giustifica l’ambito più ristretto – singolo reparto o settore – nel quale è stata operata la scelta.

Questa il principio di diritto enunciato: in materia di licenziamento collettivo per riduzione del personale, il novero dei lavoratori interessati “può essere limitato agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, L. n. 223/1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata”.