Il dilemma tra cassa integrazione ed esonero contributivo

Il DL 104/2020 meglio noto come Decreto Agosto, ha rimpolpato il già sovraffollato panorama delle misure introdotte a favore delle imprese per far fronte all’emergenza da Covid-19. In particolare, da un lato sono stati potenziati gli ammortizzatori sociali delle integrazioni salariali mentre dall’altro, è stato introdotto un incentivo contributivo che premia quelle realtà imprenditoriali che non ricorrono e non ricorreranno alla cassa integrazione per l’emergenza pandemica.

A questo punto, i datori di lavoro, sempre alla ricerca della soluzione più economica e che gli permetta di potersi riprendere dopo i passati mesi difficili, si trovano a dover prendere una decisione molto importante. Ammortizzatore sociale o esonero contributivo? Attenzione, perché i due strumenti sono l’uno alternativo all’altro.

L’orientamento a favore dell’esonero contributivo deve necessariamente presupporre un certezza sulla stabilità dell’attività lavorativa e sulla continua e progressiva ripresa della propria attività. Confidando anche nell’assenza di futuri lockdown. Se così non fosse, forse il datore di lavoro, cautelativamente, potrebbe sfruttare, in tutto o in parte, la cassa integrazione per Covid-19 gestendo così il momento poco programmabile della sua attività. In ogni caso, se l’azienda optasse per l’esonero contributivo e solo poi necessitasse dell’intervento delle integrazioni salariali, potrebbe invocarle esclusivamente nella loro versione ordinaria, con buona pace di tutti quei datori di lavoro che fino ad oggi hanno beneficiato dell’ammortizzatore in deroga che rimarrebbero esclusi.

L’esonero contributivo, come diretta conseguenza ha il divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo le risicate eccezioni (cessazione attività, fallimenti, accordo sindacale per esodo incentivato e cambi d’appalto), fino al 31.12.2020 mentre nel caso di ricorso alla cassa integrazione per Covid-19, essendo 18 settimane decorrenti dal 13.07.2020, ci si potrebbe già liberare dal suddetto vincolo dal 14.11.2020.

L’esonero contributivo non goduto entro fine anno, al pari del plafond di cassa integrazione residua, andrà perso non essendo prevista la sua portabilità nell’anno successivo.

L’istituto della cassa integrazione guadagni, seppur tardino i chiarimenti amministrativi, è già fruibile ma non lo stesso si può dire dell’esonero contributivo che in ogni caso è sottoposto alla necessaria autorizzazione della Commissione Europea.

Infine, ma non meno importante, è una valutazione della regolarità contributiva dell’azienda. In questo periodo di difficoltà l’azienda ha mantenuto la correttezza e correntezza contributiva? Saprà rispettare il piano rateale di eventuali versamenti sospesi? Sono incognite importanti cui dare un riscontro, perché l’esonero contributivo chiederà necessariamente il possesso del DURC on-line.

Ogni singola azienda dovrà districarsi tra questi aspetti per trovare la soluzione che si adatta alla sua realtà non essendoci una soluzione che possa essere applicata indistintamente.