Infortunio e smart-working

Da febbraio 2020 ad oggi ci si è più volte interrogati sui risvolti che la diffusione dello smart working potesse avere in riferimento a diversi istituti tipici del rapporto di lavoro come l’infortunio.

Infatti, mentre per quanto riguarda il lavoro effettuato nella sede di lavoro il riconoscimento della fattispecie infortunio e la relativa comunicazione/denuncia sono ormai prassi consolidata, l’insorgenza dell’infortunio del lavoratore collocato in smart working ha sollevato diversi interrogativi.

Affinché venga riconosciuto un infortunio sul lavoro, come disposto dal Testo Unico del 1965, devono sussistere due elementi fondamentali:

  • la Causa violenta, intesa come fattore scatenante che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo (a differenza della malattia);
  • l’occasione di lavoro, in merito alla quale l’INAIL ha chiarito che non è sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro ma è necessario che si verifichi per il lavoro.

Pertanto, quando si parla di “occasione di lavoro”, deve esserci un nesso eziologico/un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dal soggetto infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Le medesime condizioni valgono per quanto riguarda l’infortunio di un lavoratore che subisce un sinistro mentre si trova a casa, in smart working.

Curioso risulta pertanto un fatto di cronaca da poco avvenuto a Treviso, dove una dipendente di un’azienda metalmeccanica privata, mentre stava svolgendo il turno in smart working e durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio), è caduta dalle scale di casa provocandosi un paio di fratture.

La lavoratrice in questione, supportata dal sindacato alla quale si era rivolta, non ha ottenuto solo il riconoscimento dell’infortunio, con il relativo diritto a cure specialistiche e terapie gratuite senza obbligo di ticket per i prossimi dieci anni, ma anche un risarcimento di € 20.000,00 per danno biologico.

L’INAIL da sempre pone un limite al riconoscimento dell’infortunio: l’assenza del cosiddetto “rischio elettivo”.

Infatti, se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal lavoratore stesso.

Il riconoscimento di un infortunio ad una lavoratrice che decide deliberatamente di scendere le scale parlando al telefono con un collega farà certamente discutere e di fatto apre nuovi scenari per quanto riguarda il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro avvenuto in smart working.