I permessi disabili (l.104/92) dopo l’emanazione del D.Lgs. 105/2022

Con l’emanazione del D.Lgs. 105 del 30 giugno 2022 sono state apportate diverse modifiche con decorrenza 13 agosto 2022, anche al regime dei permessi e congedi nei confronti dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili e alle relative procedure.

L’Inps, finalmente, ha pubblicato la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 in cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità in materia di permessi e congedi per l’assistenza dei disabili.

In particolare:

– è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi; fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese, per l’assistenza dello stesso individuo con disabilità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, purché in alternativa tra loro. Resta invece impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per se stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dall’art. 33, comma 6 della Legge 104/1992, anche in contemporanea con i permessi per i soggetti che gli prestano assistenza.

– i 3 giorni di permesso, oppure il prolungamento del congedo parentale o le 2 ore giornaliere per assistere figli disabili, sono alternativi tra loro e non fruibili nello stesso mese per assistere lo stesso figlio disabile grave;

– è stato introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario; il diritto di richiedere prioritariamente il congedo straordinario retribuito per assistere un disabile in condizione di gravità, spetta oltre ai coniugi, anche alle persone unite civilmente e ai conviventi di fatto.