Il nuovo regime della prescrizione dei crediti di lavoro

Sempre più spesso le aziende si trovano ad affrontare richieste di pagamento da parte di ex dipendenti, per presunti crediti per differenze retributive maturate in periodi temporali anche molto distanti nel tempo.

In questi casi, è importante individuare il periodo temporale massimo entro cui l’azienda può essere tenuta a rispondere delle richieste avanzate da dipendenti o ex dipendenti che affermino di vantare presunti crediti per differenze retributive (ad es. in virtù di un non corretto inquadramento, o di una richiesta per ore di lavoro straordinario etc), ovverosia il termine di prescrizione dei diritti vantati dalle controparti.

Prima dell’introduzione del contratto a tutele crescenti e nella vigenza dell’art 18 l. 300/1970 la disciplina della prescrizione dei crediti relativi alla retribuzione da lavoro dipendente era differente a seconda della dimensione dell’azienda.

Per le aziende con più di 15 dipendenti e soggette al c.d. vincolo di stabilità reale (ovverosia alla possibilità di subire la reintegrazione come sanzione primaria in caso di licenziamento illegittimo), la prescrizione correva durante il durante il rapporto di lavoro ed aveva durata quinquennale. Pertanto, le eventuali richieste dei lavoratori trovavano un limite e non potevano riferirsi a periodi anteriori agli ultimi cinque anni di durata del rapporto di lavoro.

Per le aziende con meno di quindici dipendenti (e quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art 18 l. 300/1970) il periodo di prescrizione quinquennale cominciava a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente all’entrata in vigore del c.d. “jobs act” (dlgs 23/2015) la giurisprudenza lentamente, ma costantemente, ha mutato il proprio orientamento affermando che  la sostanziale diminuzione delle ipotesi in cui è prevista la reintegra in caso di licenziamento illegittimo, abbia fatto venire meno anche per le aziende sopra i quindici dipendenti, il c.d. vincolo di stabilità reale. Da ultimo con le  sentenze 26246/2022, e 30957/2022 la Corte di Cassazione ha quindi ribadito come anche per le aziende con più di 15 dipendenti il termine prescrizionale quinquennale decorra solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’impatto di tale mutamento giurisprudenziale può essere notevole, in quanto differenze anche di poche decine di euro mensili si possono estendere su rapporti di lavoro di svariati anni o decenni creando importi considerevoli, tenuto conto che si tratta di somme soggette a rivalutazione ed interessi.

I recenti interventi normativi non hanno toccato la nuova disciplina della prescrizione e non si intravedono all’orizzonte interventi del legislatore sul punto.

Risulta quindi ancora più importante per le aziende, analizzare tempestivamente con i propri professionisti di fiducia i rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti al fine di scongiurare il rischio di subire contenziosi potenzialmente onerosi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.