01 Ago Immediatezza della contestazione disciplinare e suo temperamento
Non viola i principi di buona fede, correttezza contrattuale e immediatezza della contestazione disciplinare il datore di lavoro che contesti al proprio dipendente l’illecito dopo un lungo lasso di tempo dal fatto, qualora l’istruttoria per il suo accertamento sia complessa.
È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 7703 del 2020.
La regola della contestazione dell’addebito disciplinare risponde all’esigenza di garantire al lavoratore la possibilità di potersi difendere prima che il datore di lavoro possa adottare un provvedimento (nel caso di specie, il licenziamento).
Per giurisprudenza consolidata, si prevede che la contestazione – proprio per rispondere a logiche di garanzia per il lavoratore – debba essere specifica e mossa tempestivamente, al fine di consentire al dipendente di difendersi su fatti circoscritti tanto nelle modalità della condotta, quanto nel tempo della sua commissione.
In particolare, il principio di immediatezza della contestazione, assolve all’esigenza di rendere agevole l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore, che verrebbe diversamente compromesso dal trascorrere di un lasso di tempo eccessivo tra la condotta contestata e l’avvio del procedimento disciplinare.
La giurisprudenza, tuttavia, sulla scorta di un orientamento ormai unanime, culminato nella sentenza 7703/2020 citata, ha introdotto un temperamento al principio dell’immediatezza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre valutare tale requisito in senso relativo e non assoluto, valutando di volta in volta le circostanze specifiche del caso.
Anche nel caso di irrogazione della sanzione disciplinare più grave – il licenziamento – sarà necessario valutare l’obbligo di immediata contestazione con elasticità, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie concreta ed alle infrazioni contestate, nonché al tempo necessariamente richiesto per il loro accertamento.
In definitiva, si è affermato il principio secondo cui nella valutazione del concetto di immediatezza deve aversi riguardo al caso concreto, alla struttura dell’organizzazione del datore di lavoro, ai comportamenti in concreto contestati al lavoratore, alla complessità delle indagini volte all’accertamento delle infrazioni contestate, rilevando, altresì, l’avvenuta conoscenza da parte del datore dei fatti contestati e non già l’astratta conoscibilità degli stessi.
Ne consegue che solamente una volta che il datore di lavoro abbia avuto piena conoscenza della condotta illecita del proprio lavoratore, e abbia svolto tutte le indagini necessarie per detta conoscenza, graverà su di lui l’obbligo di immediata contestazione disciplinare.