Ferie dipendenti non godute ed onere della prova

Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 16603 depositata il 14 giugno 2024, stabilisce che se il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro fornisce la prova del mancato godimento delle ferie annuali retribuite sarà onere del datore di lavoro, al fine di evitare il pagamento della indennità sostitutiva, dimostrare di avere messo il dipendente, nel corso del rapporto, nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite informandolo della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. La pronuncia della Cassazione ha origine dalla richiesta di un lavoratore dell’indennità sostitutiva delle ferie per mancato godimento di ferie e riposi e del conseguente risarcimento del danno da usura psicofisica. La Corte di legittimità con la sentenza in commento, al fine di giungere alla decisione, svolge interessanti considerazioni preliminari sul regime dell’onere della prova ai fini dell’esercizio del diritto del lavoratore a una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per prima cosa ricorda il costante l’orientamento «per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore» (v. tra le tante Cass. 9791/2020). La Corte considera invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore che rivendica l’indennità sostitutiva delle ferie l’onere di dimostrare che il mancato godimento fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.

In altri termini in tema di ripartizione dell’onere della prova, in caso di contestazione del riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, sono ripartiti:

  • il lavoratore è onerato della prova del mancato godimento delle ferie;
  • il datore di lavoro è onerato di fornire la prova di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita.