Decreto Sostegni – le misure in materia di rapporti di lavoro

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Le novità del settore lavoro, entrate in vigore il 23.03.2021 sono sinteticamente esposte di seguito:

  • PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI-CIGO-FIS-CIGD

 Viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

– fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

– fino a 28 settimane di assegno ordinario (FIS) , Fondi Bilaterali e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

2)  PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Il doppio binario creato in materia di integrazioni salariali, si riverbera anche in materia di inibizione dei licenziamenti. Gli stessi, infatti, continueranno ad essere congelati, per tutti i datori di lavoro, fino il 30 giugno 2021 (imprese con accesso alla CIGO)

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (imprese con accesso al FIS e fondi bilaterali) o del trattamento in deroga (CIGD), il blocco si estende sino al 31 ottobre 2021.

Il blocco dei licenziamenti riguarda: – licenziamenti collettivi – licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (compresa la sopravvenuta inidoneità del lavoratore). 

Le sospensioni e preclusioni non si applicano in caso di cessazione definitiva dell’attività, oppure della cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Sono altresì esclusi i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

I licenziamenti per motivi disciplinari o giusta causa rimangono percorribili.

3) LAVORATORI FRAGILI

I lavoratori in possesso della certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità (L.104/1992), in caso di impossibilità di svolgimento della prestazione in modalità smart-working, il periodo di assenza dal servizio continua, fino il 30 giugno 2021, ad essere equiparato a al ricovero ospedaliero, con relativo trattamento economico.

Tale assenza deve risultare da apposita prescrizione delle autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria.

I giorni di assenza non si computano nel periodo di comporto.

4) NASPI

In materia di sostegno alla disoccupazione, per accedere al trattamento di NASPI, fino al 31 dicembre 2021, non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

5) PROROGHE E RINNOVI CONTRATTI A TERMINE

Confermata per tutto il 2021 la deroga sull’obbligo delle causali nei contratti a tempo determinato.

La norma intende favorire il rinnovo dei contratti in scadenza consentendo ai datori di lavoro di effettuare assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in scadenza. In particolare è possibile rinnovare/prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste e fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Il legislatore ha anche previsto un meccanismo di azzeramento di eventuali proroghe o rinnovi agevolati da norme precedenti per allineare tutti i datori di lavoro e metterli in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati. Su questo aspetto però è opportuno attendere chiarimenti e specifiche direttive a conferma della ratio normativa.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.